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20:59:53 Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di questa sera la mozione presentata dalla maggioranza avente per oggetto l’istituzione di atti e misure tese a garantire maggiore dignità retributiva e di condizioni lavorative negli appalti.

Un tema questo che stava particolarmente a cuore alla giunta De Filippo e che oggi vede la sua approvazione in consiglio comunale. Come si legge nella mozione che alleghiamo integralmente a margine c’è l’impegno dell’amministrazione affinché il trattamento economico di tutti i lavoratori impiegati negli appalti e negli eventuali subappalti, qualsiasi sia la tipologia di contratto individuale di lavoro, sia pari almeno ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, in base al settore merceologico in cui l’appaltatore opera.

Si manifesta inoltre l’intenzione di aprire un tavolo tecnico per verificare la possibilità di inserire clausole premiali negli appalti pubblici per chi garantisce migliori trattamenti economici per i lavoratori e miglior qualità del lavoro, promuovendo la diffusione della contrattazione di secondo livello a tale scopo, individuando inoltre meccanismi che nel rispetto dell’art. 95 del codice degli appalti possano favorire il miglior rapporto ore di lavoro/retribuzione. Infine, ma non meno importante, si inoltrerà l’atto approvato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, dandone adeguata pubblicizzazione al fine di promuovere l’approvazione di una legge sul salario minimo, introducendo una soglia minima retributiva su base oraria al di sotto della quale non sarebbe ammissibile per l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori pagare i lavoratori pari a dieci euro lordi.

 Ecco il testo della mozione:

MOZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE DI ATTI E MISURE TESE A GARANTIRE MAGGIORE DIGNITA’ RETRIBUTIVA E DI

CONDIZIONI LAVORATIVE NEGLI APPALTI

Premesso che:

- ogni pubblica amministrazione, quando agisce sul mercato per acquisire beni, forniture e servizi, effettua una valutazione delle proprie esigenze e sceglie le modalità per soddisfare tali esigenze attraverso le procedure previste nel D.lgs. 36 del 2023;

- il D.lgs 36 del 2023, così come il precedente D.lgs. 50 del 2016, dispone che l’aggiudicazione dei contratti pubblici deve avvenire in un contesto effettivamente trasparente e concorrenziale e che la scelta del pubblico contraente deve ricadere sul concorrente che abbia effettivamente presentato l’offerta “migliore”;

- tale meccanismo di scelta dell’offerta “migliore” avviene attraverso il sistema dei criteri di aggiudicazione dell’appalto che sono individuati nell’art. 108 D.lgs 36 del 2023 “criterio del minor prezzo” e nel “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (da ora OEPV);

- nell'ambito dei criteri di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa è diventata la regola nell'affidamento di appalti e concessioni, mentre il prezzo più basso ha assunto una portata residuale;

- in particolare, il criterio dell’OEPV è vincolante in caso di “contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché' ai servizi ad alta intensità di manodopera”; - l’aggiudicazione in virtù dell’OEPV consente una soddisfazione complessiva delle esigenze della stazione appaltante, sulla base di una valutazione effettuata su criteri sia qualitativi sia quantitativi;

- tali criteri valutativi, ai sensi dell’art. 108, comma IV, devono essere oggettivi e riguardare “aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto”. In particolar modo, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo, “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (…)”;

- il trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell’appalto, secondo le norme del D.lgs. 36 del 2023 è quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (All’art. 11); - tale norma si applica anche in caso di subappalti, tenuto conto che all’ art. 119, comma VII è previsto che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

- ai fini della valutazione della congruità dell'offerta con cui si partecipa alla gara d'appalto l'offerta è considerata anormalmente bassa se la stazione appaltante ha accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ma anche dai contratti collettivi. (norma richiamata dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023);

- l'operatore economico può essere escluso quando la stazione appaltante dimostra la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall’ art. 95 d.lgs. n. 36/2023;

- il Codice dei contratti pubblici dispone, all'articolo 57, che per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale [...] i bandi di gara, gli avvisi e gli invitiinseriscono [...] specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- con riguardo ai minimi retributivi negli appalti pubblici la proposta di direttiva europea sul salario minimo, all'articolo 9, prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino ai salari stabiliti dai contratti collettivi per il settore e l'area geografica pertinenti e ai salari minimi legali, laddove esistenti;

- la sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 51 ha stabilito che anche se nel tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del salario minimo legale, suggerito dall'OIL come politica per garantire una “giusta retribuzione” oppure attraverso il rinvio vincolante alla contrattazione collettiva;

Considerato che:

- la Comunicazione della Commissione Europea del 18 giugno 2021 (2021/C 237/01) recante “Acquisti sociali

– Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)”- dimostra una crescente consapevolezza del ruolo degli acquirenti pubblici i quali, attraverso acquisti che prendano in considerazione obiettivi sociali durante l’intera procedura di appalto, possono “promuovere opportunità di lavoro, il miglioramento del livello di competenze e la riqualificazione della forza lavoro, condizioni di lavoro dignitose, l’inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione, l’accessibilità, una progettazione adeguata per tutti, il commercio etico nonché cercare di conseguire un rispetto più ampio degli standard sociali”;

-gli enti pubblici locali possono svolgere un significativo ruolo nell’attivazione di procedure di “appalti pubblici socialmente responsabili” utilizzando specifici requisiti premiali che valorizzano gli aspetti sociali dell’appalto nell’ambito della valutazione dell’OEPV così come confermato anche da recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2021, n. 7053), quali ad esempio il criterio del miglior rapporto ore di lavoro/retribuzione;

- vi sono contratti collettivi nazionali che, benchè sottoscritti dalle organizzazioni di lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, prevedono minimi retributivi che pongono dubbi rispetto ai parametri di sufficienza e proporzionalità previsti dall’ articolo 36 della Costituzione, che contiene il principio per cui “ il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”

- il Comune di Maddaloni ritiene assolutamente prioritario assumere ogni iniziativa possibile affinché siano assicurate condizioni di lavoro di alta qualità̀ e un adeguato salario dei lavoratori nel territorio, specialmente nel contesto delle attività e dei servizi che vedono come protagonista detto ente pubblico in qualità di datore di lavoro e di stazione appaltante.Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Comunale di Maddaloni

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a confermare l’impegno dell’amministrazione affinché il trattamento economico di tutti i lavoratori impiegati negli appalti e negli eventuali subappalti, qualsiasi sia la tipologia di contratto individuale di lavoro, sia pari almeno ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e di parte datoriale comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, in base al settore merceologico in cui l’appaltatore opera;

- ad aprire un tavolo tecnico per verificare la possibilità di inserire clausole premiali negli appalti pubblici per chi garantisce migliori trattamenti economici per i lavoratori e miglior qualità del lavoro, promuovendo la diffusione della contrattazione di secondo livello a tale scopo, individuando inoltre meccanismi che nel rispetto dell’art. 95 del codice degli appalti possano favorire il miglior rapporto ore di lavoro/retribuzione;

- ad inoltrare il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, dandone adeguata pubblicizzazione al fine di promuovere l’approvazione di una legge sul salario minimo, introducendo una soglia minima retributiva su base oraria al di sotto della quale non sarebbe ammissibile per l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori pagare i lavoratori pari a dieci euro lordi l’ora;


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