19:55:36 Ordinanze cautelari del Mese di Aprile 2023. Bucci Antimo destinatario di ordinanza di custodia cautelare a seguito di riesame fu beneficiario della misura di arresti domiciliari.
A seguito di giudizio abbreviato il Giudice con la lettura del dispositivo condannò lo stesso alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art 74 DPR 309/90. Nella parte motiva della sentenza il Giudice ebbe ad indicare per Bucci Antimo la pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione con evidente contrasto con la pena indicata nel dispositivo letto a seguito dell'udienza. Bucci Antimo tramite il difensore Avv. Pasquale Acconcia ebbe a proporre appello alla sentenza di primo grado e la Corte di Appello senza appello della Procura ebbe a riformare la sentenza di primo grado valorizzando la parte motiva della sentenza e quindi il Bucci Antimo fu condannato alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione.
Avverso tale sentenza fu proposto Ricorso per Cassazione e tra gli altri motivi fu proposto anche Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 546,597 e 130 c.p.p. nonché violazione del divieto della reformatio in peius ex art. 597 comma 3 c.p.p. per illegittima riforma della sentenza di primo grado in punto di pena, in presenza di contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione e la IV Sezione della Suprema Corte di Cassazione accogliendo le motivazioni del difensore Avv. Pasquale Acconcia ha annullato la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello. In effetti.
La difesa ha rappresentato che la sentenza di primo grado presenta un radicale e insanabile contrasto in punto di pena avendo il Tribunale determinato: nel dispositivo la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione; nella motivazione la pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90. Una divergenza di tale entità non è in alcun modo riconducibile a un errore materiale, ma esprime valutazioni alternative e incompatibili in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione il dispositivo prevale sulla motivazione tra le altre Sentenza della Suprema Corte di Cassazione Seconda Sezione Penale sentenza n. 15986 del 19/04/2016; Cass. Penale Sezione VI sentenza n. 7980 del 20/02/2017; Cass. Penale Sezione IV sentenza n. 11720 del 29/03/2021. Ne consegue che la sentenza di primo grado era affetta da nullità non potendo la motivazione sorreggere il dispositivo né essendo possibile ricostruire con certezza la volontà del Giudice. In presenza di tale vizio radicale la Corte di Appello non aveva il potere di “interpretare” la sentenza di primo grado né di scegliere tra due pene ontologicamente diverse. Riformando la sentenza in punto di pena la Corte di Appello ha violato gli artt. 546 e 597 c.p.p. esercitando poteri non consentiti. La divergenza in esame non era comunque emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Nel caso di specie la differenza tra 4 anni e 8 mesi e anni 7 e mesi 4 implica una nuova determinazione della pena attività preclusa alla Corte di Appello. In ogni caso la riforma operata dalla Corte di Appello si è tradotta in un aggravamento del trattamento sanzionatorio essendo stata applicata la pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione superiore a quella risultante dal dispositivo di sentenza. La violazione del divieto di reformatio in peius sussiste anche quando l'aggravamento derivi da una pretesa correzione interpretativa. Ne consegue la violazione degli art. 546 e 597 C.P.P. e art. 130 C.P.P. nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata la quale si fonda su una motivazione priva di un reale percorso argomentativo idoneo a giustificare l'intervento correttivo operato. Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione in punto di pena equivale a mancanza di motivazione imponendo l'annullamento della sentenza non già la sua correzione o riforma interpretativa da parte del Giudice di Appello.
Tali argomentazioni hanno trovato accoglimento da parte dei Giudici della Suprema Corte di Cassazione che hanno aderito ad un consolidato orientamento giurisprudenziale. Forte soddisfazione per l'Avv. Pasquale Acconcia per l'accoglimento del ricorso.





