21:23:34 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dal Consorzio ASI Caserta contro la Regione Campania.
Con ordinanza emessa il 15 aprile 2026 dalla Prima Sezione (presidente Nicola Gaviano, estensore Fabio Di Lorenzo), il TAR ha negato la sospensiva del provvedimento regionale che aveva disposto l’esclusione della Fondazione ASI CE ETS e della Società Consortile Coplus s.r.l. dal Consorzio con la nomina del commissario ad Acta.
Secondo i giudici amministrativi, allo stato degli atti non sussiste il fumus boni juris (cioè l’apparente fondatezza della richiesta). In particolare, il Collegio ha rilevato che:
- La Legge Regionale n. 19 del 2013 disciplina in modo tassativo i soggetti che possono far parte dei Consorzi ASI, qualificandoli come enti pubblici economici.
- Né le fondazioni di diritto privato né società consortili prive di effettiva operatività sul territorio campano (come la Coplus, che non ha sede né unità operative in Campania) risultano ammesse tra i partecipanti.
- La Regione ha agito legittimamente per preservare la corretta composizione dell’organo assembleare del Consorzio.
Il TAR ha inoltre sottolineato che la Regione ha concesso al Consorzio un termine di tre giorni per l’estromissione delle due realtà, termine poi ampiamente superato (oltre 30 giorni) prima dell’adozione del commissariamento.
L’ordinanza conferma quindi la validità del provvedimento regionale e del successivo decreto di nomina del commissario ad acta. Il Consorzio ASI Caserta dovrà procedere all’immediata estromissione della Fondazione ASI CE ETS e della Coplus s.r.l. dal proprio organismo.
La decisione rappresenta un’importante presa di posizione del giudice amministrativo sulla corretta composizione degli enti consortili per lo sviluppo industriale, con particolare riferimento alla necessità di rispettare i limiti imposti dalla normativa regionale.
Il ricorso nel merito resta pendente, ma per il momento la linea della Regione Campania è stata integralmente confermata in sede cautelare.





