22:25:07 Il piano di riorganizzazione delle farmacie approvato dal Comune di Caserta con delibera di giunta 256 del 28 dicembre scorso è stato sospeso.
Arriva un secondo stop da parte del Tar che con l’ordinanza di oggi ha congelato il deliberato del Comune accogliendo l’istanza presentata dalla farmacia Fugaro. Si tratta del secondo stop al provvedimento, dal momento che il Tar ha emanato una prima ordinanza già lo scorso 5 marzo accogliendo recependo la richiesta della farmacia di Sergio Barca.
I magistrati del tribunale amministrativo anche in questa seconda ordinanza, hanno ritenuto fondate le tesi del ricorrente che ha lamentato la stesura del piano senza un preventivo confronto con l’Ordine dei farmacisti. Il piano approvato dal Comune di Caserta prevedeva l’apertura di tre nuove farmacie che erano state immaginate per meglio venire incontro alle esigenze della città nonostante la riduzione di abitanti che si è registrata.
La seconda udienza per discutere del merito è fissata per il 5 dicembre, due giorni dopo quella del 3 quando sarà affrontata quella legata al ricorso di Barca. Probabilmente, trattandosi di due procedimenti analoghi, il Tar deciderà di accorpare le due istanze. Staremo a vedere…
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2019, proposto da Farmacia Fugaro Snc dei Dott.Ri Donatella e Angelo Laudati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Di Martino in Napoli, Riviera di Chiaia n. 180;
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Na, via F. Coletta n.12; Asl 104 - Caserta 1, Regione Campania non costituiti in giudizio; Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Farmacia Dott. Romano Maria Concetta non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Giunta Comunale di Caserta delibera n. 256 del 28 dicembre 2018 pubblicata all'Albo Pretorio Comunale l'11 gennaio 2019 e di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto. Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caserta e di Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Valutato sussistente l’elemento del periculum in mora, atteso l’interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale oltre che alla economicità della gestione; Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris, dovendosi disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune e sembrando il provvedimento gravato viziato sotto il profilo procedimentale, per essersi trovati gli Enti dotati di poteri consultivi (Ordine dei Farmacisti e Azienda sanitaria) nella materiale impossibilità di esprimere il parere legislativamente previsto, aspetto rilevante, in conformità dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, in quanto incidente, con carattere assorbente, sulla competenza ad adottare la delibera gravata (cfr al riguardo la recente sentenza della Sezione n. 01177/2019); ciò avuto riguardo al rilievo che con la delibera gravata si è disposta la revisione della localizzazione delle tre nuove sedi farmaceutiche casertane da assegnare all’esito di procedura concorsuale, in corso d svolgimento, per cui deve ritenersi applicabile il disposto dell’art. 2 comma 2 l.
02/04/1968, n. 475 nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27; Ritenuto di dovere compensare le spese della presente fase cautelare e di dover fissare per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 dicembre 2019 nella quale si discuterà anche del ricorso connesso R.G. n. 00679/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
- a) sospende l’efficacia del provvedimento in epigrafe indicato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 dicembre 2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Santino Scudeller