23:12:25 E’ ancora una volta la famigerata tassa sui loculi ad infiammare la discussione in consiglio comunale. L’avvocato dell’ente Lidia Gallo, unitamente al segretario comunale Luigi Martino hanno presentato un parere consegnato al dirigente del cimitero Franco Biondi per rispondere alla richiesta di chiarimento presentata dall’esponente di Città futura Enzo Bove con la quale veniva messa in discussione la bontà dell’imposta.

I due dirigenti sostanzialmente confermano la sua validità e la sua retroattività di dieci anni. «In riferimento alla richiesta di cui al verbale n.38 del 4.10.2018 della Commissione Consiliare dalla S.V. presieduta, si espone quanto segue: come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Comune interessato può legittimamente esigere il contributo in questione anche nel caso in cui per il medesimo servizio sia già corrisposta la TASI, giacchè non esiste contraddizione nella eventuale coesistenza fra le due fattispecie – si legge nel parere - venendo in rilievo, sotto questo profilo, la diversità del titolo giuridico, atteso che la TASI ha un fondamento di carattere tributario, mentre il contributo cimiteriale ha natura patrimoniale, caratterizzato da una lata corrispettività (v., ad es., Cons, di Stato 18 gennaio 2017, n.2120; Cons. Stato 6 ottobre 2016, n.4130L Tale contributo rappresenta per il Comune una entrata patrimoniale, che trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per i servizi cimiteriali indispensabili (custodia, pulizia delle parti comuni, fornitura di acqua potabile, ordinaria e straordinaria manutenzione del verde, dei manufatti e dei servizi igienici ecc.) prestati ai concessionari e ai proprietari delle cappelle gentilizie e delle edicole funerarie. Pertanto l'Amministrazione non ha affatto introdotto un nuovo tributo comunale, ma ha soltanto previsto l'applicazione di tariffe con funzioni di corrispettivo per l'uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti. Ne consegue che i regime della prescrizione è quello ordinario, di durata decennale». Rispetto a tale parere, però, pronta è arrivata la replica dell’avvocato Paolo Centore costituito in Consiglio di Stato nell’interesse della Confraternita del Preziosissimo Sangue SS. Corpo di Cristo e Rosario, con sede in Caserta, alla Via Concezione snc, Frazione Puccianiello, in persona del Priore, sig. Ciro Nunziante e della Reale Arciconfraternita  San Giovanni Battista, Piazza Duomo, n. 2, Caserta, (cd. chiesa di San Giovanni Battista) in persona del Commissario Vescovile sig. Filippo Colacicco. «Nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato ho avuto modo di chiarire che il Comune di Caserta, con la delibera di C.C. n. 53/2014, successiva al provvedimento impugnato, ha già individuato i servizi indivisibili (oggetto della TASI) erogati dal Comune con l’indicazione dei relativi costi, in cui sono espressamente ricompresi i servizi cimiteriali: basterà consultare il regolamento TASI (ricompresa nella I.U.C-. imposta unica comunale, composta, oltre che dalla TASI, anche dall’IMU e dalla TARI) per individuare tutti i servizi indivisibili oggetto del tributo già pagato dai cittadini e dalle Confraternite, tra i quali quelli indivisibili erogati anche nel settore cimiteriale – spiega il professionista - Di qui la violazione del principio di doppia imposizione fiscale causato dall’introduzione di quello che viene definito contributo ma che, al di là dei tentativi di differenziazione linguistica, resta una voce contabile che l’ente locale già percepisce dagli utenti e che, quindi, introdotto anche sotto forma di contributo per i servizi cimiteriali sortirebbe l’effetto di una doppia imposizione per gli stessi servizi cimiteriali fruiti dalle Confraternite e dai cittadini.

E’ singolare, infine, che le sentenze del Consiglio di Stato richiamate nel parere afferiscano a due vicende assolutamente diverse dal caso che ci occupa (riguardando l’una aspetti di edilizia e l’altra profili relativi a concessioni stradali!). In ogni caso, pur volendo compiere un esercizio di stile “forzato” per ammettere la coesistenza delle due voci contabili, queste sono soggette alla prescrizione quinquennale, come tutto ciò che deve pagarsi periodicamente: un’attenta e serena lettura del codice civile chiarirà in modo agevole l’equivoco interpretativo in cui ricadono gli estensori della nota prot. 109912 del 26/10/2018. Le Confraternite da me difese mi hanno già conferito mandato difensivo per contrastare ogni provvedimento di carattere impositivo che il Comune di Caserta adotterà sulla scorta di quanto precede».