18:02:32 Sarà il tribunale amministrativo della Campania a decidere chi gestirà la mensa scolastica del comune di Mondragone. E’ stata infatti fissata per il 20 dicembre l’udienza per discutere il ricorso presentato dalla Ep, seconda classificata nella gara e attuale società che gestisce il servizio, contro la vincitrice Gfi food, contro il Comune di Mondragone e contro la centrale di committenza Asmel.

La Ep spa, infatti, ha dato seguito alla diffida presentata lo scorso 15 ottobre, attraverso il suo legale Profili, impugnando l’aggiudicazione della gara. Il professionista mette in primis in discussione la determina n° 1222/2018 con la quale è stata nominata la commissione di gara che risulta composta dal presidente ingegner Di Mella Vito, da geometra Pesa Antonello, componente e da dottoresa Nubifero Franca, componente e segretario verbalizzante. Secondo il legale, la commissione non avrebbe le competenze per giudicare tale atto in quanto nella lettera d’invito dell’Asmell veniva evidenziato come “la commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore”. Per Profili, infatti, nelle professionalità dei componenti della commissione di gara non ci sono figure specifiche in grado di valutare un “servizio di refezione scolastica”. Tale mancanza di competenza si evidenzierebbe in alcune scelte operate dalla commissione che hanno determinato il risultato finale. E’ il caso dei prodotti al km 0. L’avvocato ha sottolineato come ad entrambe le ditte sono stati assegnati ben 6 punti, cioé il massimo, mentre ai vincitori della gara non sarebbe dovuto essere assegnato alcun punteggio in quanto la società G.F.I. Food srl non ha indicato né il nominativo del fornitore né la sede di produzione dalla quale, la commissione, avrebbe dovuto calcolare le distanze non superiori a 10 Km dal centro di cottura principale per l’assegnazione dei punteggi. Né tantomeno la commissione ha tenuto in alcun rilievo la circostanza che la EP SPA in RTI ha offerto ben 67 prodotti a Km 0 contro i soli 11 prodotti offerti dalla G.F.I. Food. Gli attuali gestori del servizio segnalano incongruenze anche rispetto alla scelta degli spazi. «La lex specialis di gara assegna 2 punti per “l’introduzione di arredi funzionali alla linea self service in relazione all’impatto ambientale, allo spazio disponibile e alla riduzione al minimo dei consumi energetici” a fronte di tale attribuzione di punteggi e con il fine di determinare la propria migliore offerta anche in relazione allo spazio disponibile presso i refettori la EP SPA in RTI in data 29/08/2018 ha chiesto un sopralluogo tecnico presso i refettori per determinare gli spazi, le aree e gli impianti idrici di carico e scarico elementi essenziali per definire la migliore valutazione degli arredi funzionali alla linea self service - si legge nella diffida - Tale richiesta è stata disattesa dalla stazione appaltante che in data 11/09/2018 e quindi trascorsi abbondantemente i termini per la presentazione delle offerte ha laconicamente risposto al chiarimento affermando che il sopralluogo non era possibile perché gli addetti erano in ferie giustificando il tutto con la mancanza di obbligatorietà del sopralluogo. Seppur non obbligatorio il sopralluogo è stato richiesto dalla EP SPA in RTI la fine di individuare gli spazi e le aree per determinare la migliore soluzione possibile di introduzione di arredi funzionali. Il sopralluogo tecnico avrebbe dato alla EP SPA in RTI i necessari elementi per individuare con maggiore consapevolezza e specificità gli arredi funzionali richiesti dalla lex specialis. Ciò ha determinato un’assegnazione di un punteggio inferiore alla EP spa in RTI rispetto alla G.F.I. food srl». Nel ricorso presentato al Tar viene messo in discussione anche il piano economico della ditta vincitrice soprattutto in relazione al personale. «La G.F.I. Food s.r.l., nella propria offerta tecnica, ha indicato un costo della manodopera pari a € 161.805,00. Tale costo indicato è nettamente inferiore rispetto ai costi minimi del personale previsti dalle tabelle ministeriali, da applicarsi nel rispetto della lex specialis nonché della normativa contenuta agli artt. 97, comma V, lett. d) e 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 - si legge in un passaggio del ricorso - Una corretta applicazione della lex specialis, nonché della disciplina dettata dal Codice, avrebbe sicuramente accertato che il corretto costo del personale è pari ad almeno € 234.759,72». L’avvocato Profili mette ancora in discussione il centro di cottura di Cellole per il quale la vincitrice si è vista attribuire un ponteggio superiore a quello che, a detta del ricorrente, le sarebbe spettato. «La G.F.I. Food s.r.l. ha dichiarato nell'offerta tecnica, segnatamente al punto 7.1 alla voce “Gestioni imprevisti, emergenze e modifiche del servizio” la disponibilità di un moderno centro cottura di emergenza sito nel Comune di Cellole al Viale Vega snc. Per detto centro di cottura “alternativo” la società controinteressata ha ottenuto un punteggio pari a 2,71. Anche questo punteggio è stato attribuito illegittimamente dalla Commissione di gara in quanto all’esito di un accesso agli atti effettuato dalla R.T.I. ricorrente presso il Comune di Cellole (CE) è emerso che la G.F.I. Food s.r.l. ha prodotto una SCIA alla S.U.A.P. del predetto Comune dalla quale risulta che la P.A. non ha mai potuto trasmettere la documentazione alla A.S.L. competente stante la mancanza dei certificati di agibilità dei locali, della master list, dell’indicazione del preposto abilitato e del Contratto di fornitura di acqua potabile. Stante l’aggiudicazione disposta a favore della società controinteressata - si legge ancora in un passaggio del ricorso - Tali risultanze documentali palesano l’illegittima attribuzione di punteggio alla società G.F.I. Food s.r.l. poiché, a causa delle irregolarità amministrative sopra elencate, il centro di cottura “alternativo” indicato da questa indicato non può essere considerato operativo e nemmeno disponibile, come richiesto dalla lex specialis».