15:17:18 Nuovo capitolo legato alla tassa sui loculi. Le congreghe hanno deciso di ricorrere in appello contro la sentenza di primo grado che confermava l’imposta.
A sottoscrivere il ricorso presentato dall’avvocato Rebato Labriola, supportato dall’avvocato Antonio Tisci, sono state la Confraternita SS. Sacramento e S. Rosario di Briano, la Confraternita Maria SS. Addolorata di Casolla, la Confraternita S. Rosario e S. Donato di Sala, la Confraternita Preziosissimo Sangue di Cristo di Mezzao, la Confraternita Sacro Cuore di Gesù e S. Rosario di Tuoro, la Confraternita SS. Immacolata Concezione e Anime del Purgatorio di San Clemente, la Confraternita S. Giuseppe di Falciano, la Confraternita Monte dei Morti e Santo Rosario di Sommana. I ricorrenti chiedono al Comune di Caserta, rappresentato dall'avvocato Tommaso Parisi, l’annullamento o la riforma della tassa che non ritengono adeguata. Secondo la delibera di giunta 71/2014 le congreghe devono versare 8 euro per ciascuno dei loculi gestiti. Nell’articolato ricorso l’avvocato Labriola spiega come: «L’Amministrazione Comunale di Caserta, con la delibera di G.M. n. 71/2014 è incorsa nella violazione del divieto di doppia imposizione per aver inteso applicare più volte la stessa imposta in dipendenza del medesimo presupposto». Secondo l’esposto: «Il Tribunale di Prime Cure infatti, infatti, erroneamente afferma che: “l’Amministrazione resistente non ha affatto introdotto un nuovo tributo comunale, ma ha soltanto previsto l’applicazione di tariffe con funzione di corrispettivo per l’uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti” - si legge in un passaggio del ricorso - Sul punto è opportuno precisare che la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), dovuta dal titolare di un diritto reale sul presupposto del possesso o della detenzione di fabbricati, è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), quale imposta facente parte, insieme all’Imposta Municipale Unica (IMU) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI), dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Per Labriola, il tribunale amministrativo nel respingere in primo grado il ricorso delle congreghe, avrebbe commesso anche una violazione nell’interpretazione della legge. «Con il VI motivo di ricorso di primo grado, gli odierni appellanti avevano eccepito una “violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/97 e dell’art. 23 della costituzione - si legge ancora - violazione del principio della riserva di legge” supportando tali doglianze con un’analitica motivazione. Ebbene l’esame di tale motivo è stato completamente omesso dai Giudici di Prime Cure sull’erroneo presupposto, ampiamente confutato e demolito con il primo motivo del presente ricorso, che le prestazioni richieste ai contribuenti fossero di natura corrispettiva e non tributaria. Ma quant’anche fosse così, ma ciò non è, i Giudici di Prime Cure hanno ignorato il consolidato orientamento giurisprudenziale, tra cui quello dello stesso TAR Campania – Sez. III, che con sentenza n. 4463/2013 ha accolto un motivo identico al VI motivo di ricorso di primo grado, secondo cui le prestazioni patrimoniali sono di stretta legalità e non suscettibili quindi di estensione analogica (TAR Liguria, Sez. I, sentenza n. 801 del 28.05.2014)».